CONTRATTI D’AGENZIA VALIDI SENZA RUOLO
Con la sentenza del 13 luglio 2000, n. 456, la Corte di
Giustizia delle Comunità Europee affronta nuovamente la questione del contrasto
tra la Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 86/653/Cee, e la disciplina
nazionale sull’obbligo per gli agenti di commercio di iscriversi al Ruolo
tenuto dalle Camere di Commercio (articoli 2 e 9 della legge 204/85).
Il caso esaminato dalla Corte riguardava una controversia pendente innanzi il
Pretore di Brescia in cui a un agente, non iscritto al Ruolo, era stato
rifiutato il pagamento della provvigione a causa della nullità del contratto di
agenzia per omessa iscrizione al Ruolo degli Agenti di commercio.
Su rinvio del pretore, in base all’articolo 177 del Trattato Ce, la Corte di
Giustizia ha precisato innanzitutto che le leggi nazionali non possono
stabilire la nullità dei contratti di agenzia stipulati con agenti non iscritti
al Ruolo (confermando un precedente orientamento, si veda Corte di Giustizia 30
aprile 1998, causa C-215/97, Bellone). La Corte ha inoltre chiarito che il
giudice italiano è tenuto ad applicare il diritto interno conformemente alla
direttiva europea.
Vero è che se manca un’idonea trasposizione nell’ordinamento nazionale, una
direttiva comunitaria non può di per sé creare obblighi a carico dei singoli.
Tuttavia, per principio generale, i giudici nazionali sono obbligati ad
interpretare le norme interne conformemente alla direttiva.
Secondo un attuale e consolidato orientamento della Cassazione (18 maggio 1999,
n. 4817), l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione al Ruolo degli agenti di
commercio, ex legge 204/85, non comporta più nel diritto nazionale la nullità
del contratto di agenzia. Infatti, venendo meno il divieto di esercizio per gli
agenti non iscritti, viene meno la causa di nullità dei contratti con agenti
non iscritti ex articolo 1418 del Codice Civile.
Di conseguenza, il contrasto tra la legge nazionale e la direttiva va superato
disapplicando la norma interna incompatibile. Questa soluzione, ormai accolta
dal nuovo indirizzo giurisprudenziale, afferma che la direttiva ha efficacia
diretta rispetto alla norma che vieta agli agenti di commercio di esercitare
l’attività senza l’iscrizione al Ruolo.
E’ valido, dunque, il contratto di agenzia stipulato con un agente non iscritto
al Ruolo tenuto dalle Camere di commercio. Infatti la direttiva 86/653/Ce,
incompatibile con la normativa nazionale che subordina la validità del
contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente, impone al giudice nazionale di
applicare le disposizioni di diritto interno interpretandole conformemente alla
direttiva.
IL PARADOSSO DELL’ISCRIZIONE AL RUOLO
L’atteggiamento assunto da varie Camere di Commercio è la
conseguenza del permanere delle disposizioni della Legge 204/1985 dopo le
pronunce della Corte di Giustizia, e anche della nostra Cassazione. In effetti,
la norma presa a riferimento - e ritenuta inapplicabile dalla Cassazione stessa
per contrasto con la direttiva CEE - è l’articolo 9, che riguarda le
conseguenze della mancata iscrizione, mentre non è mai stata affrontata
direttamente la questione della legittimità degli articoli da 2 (che, pure, era
stato portato all’esame della Corte di Giustizia) a 8, che disciplinano
l’iscrizione stessa e i requisiti per ottenerla. Si è venuta così a determinare
una situazione paradossale: chi non è iscritto nel Ruolo può qualificarsi
agente e stipulare un valido contratto di agenzia, ma non può iscriversi come
tale nel Registro delle Imprese se non è iscritto nel Ruolo (il che presuppone
anche il possesso di specifici requisiti). Solo l’intervento del legislatore
potrà sbloccare questa situazione. Il soggetto non iscritto nel Ruolo può
comunque usufruire dei benefici fiscali previsti per gli agenti in
quanto essi non sono mai stati subordinati a tale iscrizione.