ISCRIZIONI RUOLO AGENTI
La Legge 03.05.1985, n. 204 (G.U. n. 119 del
22.05.1985) concernente “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di
commercio “ e il relativo Decreto Ministeriale 21.08.1985 (G.U. n. 212
del 09.09.1985) “Norme di attuazione della Legge 03.05.1985, n. 204”
stabiliscono i criteri per l’iscrizione al Ruolo agenti e rappresentanti di
commercio istituito presso ciascuna Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura. La domanda di iscrizione va presentata alla Commissione istituita
presso la Camera di Commercio della Provincia di residenza. Molte Camere di
Commercio stanno recependo la sentenza della Corte Europea la quale ha
stabilito la libera circolazione, per gli stati membri della Comunità Europea,
degli agenti di commercio. Pertanto può essere effettuata l'iscrizione
direttamente al Registro Imprese della CCIAA senza dover effettuare
l'iscrizione al Ruolo Agenti.
(Informasi presso la propria CCIAA).
SOGGETTI ABILITATI AD ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI AGENZIA
COMMERCIALE (persone fisiche/società) |
SOGGETTI NON ABILITATI AD ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI
AGENZIA COMMERCIALE (persone
fisiche/società) |
# agente di commercio |
# mediatore |
# rappresentante di commercio |
# procacciatore di affari |
# subagente |
# commissionario |
# agente per la tentata vendita |
# dipendente |
# agente con deposito |
# agente di assicurazione |
# agente che commercia anche in proprio |
# agente immobiliare |
# agente che vende a privati consumatori che acquistano
per uso proprio |
# agenzia di viaggi e turismo |
|
# raccomandatario marittimo |
REQUISITI PER ISCRIVERSI - ART. 5, L. 204/1985:
il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI CARATTERE FORMALE:
- essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della comunità
europea ovvero straniero residente nel territorio della repubblica italiana;
- godere dell’esercizio dei diritti civili;
- non svolgere:
# attività in qualità di dipendente presso:
- persone o associazioni o enti pubblici o privati;
# attività per la quale è prescritta obbligatoriamente l’iscrizione nei ruoli
dei mediatori;
- aver assolto la scuola dell’obbligo conseguendo il relativo titolo;
- non essere interdetto o inabilitato, né fallito;
- non essere condannato (con sentenza passata in giudicato):
# per delitti contro:
- la pubblica amministrazione;
- l’amministrazione della giustizia;
- la fede e l’economia pubblica;
- l’industria e il commercio;
# per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa,
appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per
il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2
anni e nel massimo a 5 anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
N.B.: qualora ci sia stata sospensione condizionale della pena, permane il
diritto all’iscrizione a ruolo o la non cancellazione dal ruolo stesso.
DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI
Il D.Lgs. 30.12.1999, n. 507 (pubblicato sul Supplemento
Ordinario n. 233/L alla G.U. n. 306 del 31.12.1999), in attuazione della legge
delega n. 205/1998, ha trasformato in illeciti amministrativi numerosi reati
minori. Il provvedimento è divenuto operativo il 15 gennaio 2000 (15 giorni
dopo la pubblicazione in G.U.), fatta eccezione per la parte riguardante
l’emissione di assegni senza autorizzazione e l’emissione di assegni senza
provvista, che andrà a pieno regime solo con l’approvazione di un regolamento
ministeriale (sentita la Banca d’Italia e il Garante per la protezione dei dati
personali) per il funzionamento dell’archivio informatico in cui verranno
inseriti i nominativi di coloro che staccano assegni senza copertura. Per
l’emanazione del regolamento ci sono 180 giorni di tempo dall’entrata in vigore
del decreto.
REQUISITI DI CARATTERE PROFESSIONALE
A) frequentare con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o
riconosciuto dalle Regioni. I corsi professionali, previo riconoscimento delle
regioni, sono organizzati da:
# ENASARCO;
# CCIAA;
# altri enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, le cui finalità
istituzionali prevedono anche la formazione professionale;
# imprese o loro consorzi;
DURATA MINIMA DI FREQUENZA
80 ore di insegnamento da svolgersi al massimo in un
trimestre.
MATERIE OBBLIGATORIO DI INSEGNAMENTO: nozioni di diritto commerciale,
disciplina legislativa e contrattuale dell’attività di agente e rappresentante,
nozioni di legislazione tributaria, organizzazione tecnica di vendita, tutela
previdenziale e assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio.
ESAME FINALE: viene sostenuto dinanzi ad un’apposita Commissione.
ovvero
B. essere in possesso di specifici titoli di studio abilitanti, quali:
I. diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale -
art. 5, punto 3, C.M. Ind. Comm.
Artig. 10.12.1985, n. 3092/c; C.M. Ind. Comm. Artig. 29.04.1986, n. 109
- ottenuto presso:
- istituti tecnici commerciali, con le relative specializzazioni: indirizzo
amministrativo, indirizzo commerciale, ragioniere, perito commerciale,
programmatore, perito sezione commercio con l’estero;
- istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere;
- istituti tecnici per il turismo;
II. diplomi equipollenti rilasciati da istituti professionali di stato per il
commercio - C.M. Ind. Comm. Artig. 17.05.1991, n. 3243/c:
- diploma di maturità professionale:
# analista contabile;
# segretario di amministrazione;
# operatore commerciale;
# operatore commerciale dei prodotti alimentari;
# tecnico delle attività alberghiere;
# operatore turistico;
- diploma di qualifica professionale:
# addetto alla contabilità d’azienda;
# addetto alla segreteria d’azienda;
# addetto alle aziende di spedizione trasporti;
# addetto alla conservazione dei prodotti alimentari;
# addetto agli uffici turistici;
# addetto a segreteria e amministrazione d’albergo;
III. tipi di laurea in materie giuridiche o commerciali:
- Economia e Commercio;
- Giurisprudenza;
- Scienze Politiche;
- Scienze Economico-marittime;
- Scienze Statistiche;
- Sociologia;
- Scienze Economiche;
- Scienze Economico-bancarie;
- Economia Politica;
- Economia Aziendale;
- Scienze Bancaria e Assicurative;
ovvero
C. aver prestato in qualità di lavoratore dipendente la propria opera presso
un’impresa per almeno 2 anni, anche se non continuativi, negli ultimi 5:
- con qualifica di viaggiatore piazzista;
- con qualifica di dirigente o di dipendente qualificato con appartenenza ai
due livelli più elevati dei rispettivi contratti di lavoro.
TERMINI DI ACCETTAZIONE O DINIEGO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Va comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla
presentazione della domanda. In caso di diniego il Presidente della Commissione
deve darne comunicazione all’interessato entro 15 giorni successivi alla
delibera.
RICORSO
In caso di non accoglimento della domanda è possibile, da
parte dell’interessato, fare ricorso alla Commissione Centrale istituita presso
il Ministero dell’Industria del commercio e dell’artigianato entro 30 giorni
dalla notifica, dandone, peraltro, comunicazione anche alla locale Commissione
a ruolo. Se entro tale termine l’interessato non ha presentato ricorso, il
provvedimento di cancellazione diventa definitivo.
TRASFERIMENTO DA UNA AD ALTRA SEDE DA PARTE DELL’ISCRITTO A RUOLO
Entro 90 giorni dal trasferimento di residenza in un’altra
provincia, l’agente o rappresentante deve richiedere l’iscrizione presso la
Camera di Commercio ubicata nella provincia della sua nuova residenza.
CANCELLAZIONE DAL RUOLO
La cancellazione dal ruolo agente e rappresentante di
commercio avviene:
- per richiesta dell’interessato;
- per interdizione o inabilitazione legale;
- per mancanza dei requisiti formali e professionali previsti dall’art. 5 della
L. 204/1985.
COSTO DI ISCRIZIONE
Euro 31,00 per diritti di segreteria, da versare su conto
corrente postale intestato alla relativa Camera di Commercio e L. 129,11 per le
Tasse di Concessione Governativa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (D.M.
21.08.1985)
Vanno allegati i seguenti documenti:
- certificato di residenza;
- certificato di cittadinanza per i cittadini italiani e per quelli di uno
degli stati membri della UE;
- titolo di scuola secondaria di primo grado o di grado superiore in originale
o in copia autenticata;
STRANIERI O CITTADINI DI STATI DELLA UE
Devono allegare l’originale o una copia autentica di
un titolo di studio che il Ministero della Pubblica Istruzione abbia
riconosciuto equipollente a quello richiesto dalla legge.
- ricevute dei pagamenti dei diritti;
- certificazione dei requisiti professionali richiesti quali:
a. attestazione del superamento dell’esame dei corsi professionali
b. attestazione dello svolgimento dell’attività di viaggiatore piazzista o di
dipendente qualificato comprovata:
# dal libretto di lavoro,
# dalla dichiarazione sostitutiva, o atto notorio, resa dall’aspirante
all’iscrizione o dal datore di lavoro attestante il periodo e le mansioni
svolte con riferimento al livello di inquadramento contrattuale;
oppure
c. attestazione del titolo di studio abilitante:
# copia autentica in bollo di diploma di scuola secondaria di secondo grado ad
indirizzo commerciale;
# copia autentica in bollo di diploma di laurea in materie commerciali o
giuridiche.
In alternativa il soggetto, con riferimento alla legge Bassanini, può
autocertificare quanto sopra elencato.
REVISIONE DEL RUOLO
Il ruolo è soggetto a revisione ogni 5 anni (art. 5, L.
204/1985).
SANZIONI
E’ prevista la sanzione amministrativa che va da Euro 516
a Euro 2064:
- a carico del soggetto che esercita abusivamente l’attività di agente;
- a carico della ditta mandante che stipula contratti di agenzia con soggetto
non iscritto a ruolo. La commissione provinciale vigila sull’osservanza delle
disposizioni ed è tenuta a denunciare all’autorità competente coloro che
esercitano la professione di agente o rappresentante senza la dovuta iscrizione
a ruolo.