novembre 2018 nuovo decreto fiscale

Decreto fiscale 2019 La manovra fiscale di fine anno inizia a muovere i suoi primi passi ufficiali. E’ stato, infatti, pubblicato sulla G.U. 23 ottobre 2018, n. 247 il decreto fiscale 2019 (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119). Si tratta della parte della manovra con cui si introducono alcune delle misure più urgenti. Tra queste, si segnala il capitolo sulla pace fiscale che contiene, al suo interno, una serie di disposizioni che vanno dalla riedizione della rottamazione dei ruoli alla definizione agevolata di liti e accertamenti sino ad arrivare ad una vera e propria forma di condono, la c.d. “integrativa speciale”. Di seguito si accenna alle novità, così come pubblicate in G.U., nell’attesa che, il decreto inizi il suo iter parlamentare per arrivare alla conversione in legge. Definizione agevolata Processi verbali di constatazione Viene concessa la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto, presentando la relativa dichiarazione. Potranno essere regolarizzate le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA. La definizione riguarda solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio (per questi atti è prevista una definizione a parte). Le dichiarazioni per accedere alla sanatoria devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento. L’agevolazione è estesa anche ai soci di società tassate per trasparenza (articoli 5, 115 e 116 TUIR): in tal caso, la dichiarazione può essere presentata anche dai soggetti partecipanti per definire le somme ad essi imputati per trasparenza. La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione. Infine, si prevede che, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, i termini per l’accertamento sono prorogati di due anni. Definizione atti di accertamento Possono essere definiti, in via agevolata, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione. Per poter rientrare nella definizione agevolata: - gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero devono essere notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data; - gli inviti al contraddittorio devono essere notificati entro la data di entrata in vigore del decreto; - gli avvisi di accertamento con adesione devono essere sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto. Il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. Limitatamente ai debiti relativi ai dazi (risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a, decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014), il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui sopra, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti delle norme UE. Per quanto riguarda i termini di versamento, la norma prevede che deve avvenire: - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero; in alternativa, se più ampio, il pagamento va fatto entro il termine di proposizione del ricorso, che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto; - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli inviti al contraddittorio; - entro 20 giorni dalla redazione dell'atto per gli accertamenti con adesione. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui sopra, per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Inoltre: - le somme dovute non possono essere compensate con altre imposte e contributi; - in caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti della definizione agevolata e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti; - tutti i coobbligati possono beneficiare della definizione degli atti effettuata da uno di essi. Riapertura rottamazione ruoli All’interno del capitolo “pace fiscale” trova spazio l’ennesima (per l’esattezza la terza) edizione della definizione agevolata dei ruoli (la rottamazione). Sostanzialmente, la nuova norma ricalca le precedenti edizioni dell’agevolazione, ma non in tutto e per tutto, in quanto se ne differenzia per alcuni importanti aspetti. In particolare, è previsto che possono essere definiti, con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate, i ruoli consegnati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (si ricorda che la precedente edizione, ancora in corso, si fermava al 30 settembre 2017). Altri elementi che contraddistinguono l’agevolazione sono: - il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero in un numero massimo di 10 rate consecutive e di pari importo; - tali rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019; - in caso di pagamento rateale, non si applica la norma sulle rateazioni dei ruoli (art. 19 del D.P.R. n. 602/1973) e gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2% annuo; - per aderire alla definizione, occorrerà presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all’agente della riscossione, con la quale assumerà l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire; - l’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, dovrà comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. Per il resto, in linea di massima, valgono le regole già conosciute per le precedenti edizioni. Un elemento di novità, invece, concerne la possibilità, concessa ai debitori che hanno aderito alla rottamazione bis (art. 1, D.L. n. 148/2018), di rideterminare il carico dovuto. Infatti, a condizione che effettuino, pena l’impossibilità di accedervi, entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione (in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018), possono, in via automatica, fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini. Il versamento dovrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019. In ogni caso, è possibile pagare in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 (e, quindi, senza interessi), le rate differite automaticamente. Infine, si segnala che sono ammessi alla nuova procedura di rottamazione anche i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dall’art. 6, D.L. n. 193/2016 (prima rottamazione), nonché coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione bis, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016. Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro Viene previsto l’annullamento, automatico, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo (calcolato alla data di entrata in vigore del decreto) fino a 1.000 euro, con esclusione delle risorse proprie comunitarie. Tale importo è calcolato alla data di entrata in vigore del decreto ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Relativamente a tali importi, inoltre, viene previsto che, fatti salvi i casi di dolo, non si procederà a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Rottamazione ruoli relativi a risorse proprie UE La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione viene estesa anche ai debiti tributari affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2017, concernenti le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e all’IVA riscossa all’importazione. Chiusura liti pendenti Viene reintrodotta la possibilità di chiudere le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio. Si deve trattare di controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Tali controversie possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento: - del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del decreto; - con il pagamento del 40% negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. Inoltre: - se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda; - se le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di rottamazione bis, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme dovute. - entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma va presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Definizione agevolata ASD e SSD Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono procedere alla regolarizzazione, con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi d’imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell’amministrazione finanziaria per i periodi regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione, che può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d’imposta, interessa i periodi d’imposta non ancora prescritti alla data di entrata in vigore del decreto e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini IRES e IRAP, per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale. La regolarizzazione copre le imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi: a) in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25% dell’IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d’imposta nonché di un importo pari al 25% dell’IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo; b) in presenza di dichiarazioni negative, con il versamento volontario relativamente a ciascun periodo, di un importo pari a 800 euro ai fini IRES e di 500 euro ai fini IRAP; c) in caso di omesse dichiarazioni, con il versamento volontario, relativamente a ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a 1.600 euro ai fini IRES e a 1.000 euro ai fini IRAP. Sono previste regole particolari in presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non sono ancora scaduti i termini di proposizione del reclamo o per la proposizione del ricorso, nonché se i soggetti interessati intendono aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali (sempreché il valore non superi i 30.000 euro per ciascuna imposta). Definizione imposte di consumo È ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al 5% degli importi dovuti; non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. A tal proposito: - occorre presentare, entro il 30 aprile 2019, apposita istanza all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli; - il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione, dell’intero importo comunicato dall’Agenzia delle Dogane ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale (si possono richiedere massimo 120 rate mensili). Dichiarazione integrativa speciale Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'IRAP e dell'IVA. L’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro ai fini delle imposte di cui sopra e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro o senza debito di imposta a causa di perdite, l’integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori: a) su IRPEF e IRES, sostitutive delle imposte sui redditi e addizionali: un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20%; b) su ritenute: un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20%; c) su IVA: l'aliquota media o, se non si può determinarla, l’aliquota del 22%. Per perfezionare la sanatoria, oltre all’invio della dichiarazione integrativa, occorre versare in unica soluzione quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione; il versamento può essere ripartito in 10 rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata. La dichiarazione integrativa speciale non può essere utilizzata, oltre che nel caso di omissione della dichiarazione originaria dal 2013 al 2016, dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata (art. 5 TUIR) e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione per trasparenza (articoli 115 o 116 TUIR) con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione o per trasparenza ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate. Inoltre, se con la dichiarazione integrativa speciale si fanno emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti per dichiarazione fraudolenta (articoli 2 e 3, D.Lgs. n. 74/2000), è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (art. 5-septies, D.L. n. 167/1990). Fatturazione elettronica Con l’avvio, dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica, si introducono alcune semplificazioni: - per il primo semestre 2019 non sarà applicata alcuna sanzione al contribuente che emetterà la fattura elettronica oltre il termine di legge ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale) mentre le sanzioni saranno ridotte al 20% se la fattura pur emessa tardivamente parteciperà alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo; - a partire dal 1° luglio 2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento in cui si effettua l’operazione; - le fatture emesse devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; - viene abrogata la numerazione progressiva delle fatture prevista dall’art. 25, D.P.R. n. 633/1972; - il cessionario/committente può computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo. In tale evenienza l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento. Giustizia tributaria Vengono introdotte alcune norme in materia di contenzioso tributario, con l’intento di rendere pienamente operativo il processo tributario telematico. Tra le novità si segnalano le seguenti: - nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo PEC del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria; - le parti, i consulenti e gli organi tecnici devono notificare e depositare gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche - i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche; - al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore o l’agente della riscossione, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo modalità telematiche.

TAX DAY” IL GIORNO DA CUI TU AGENTE DI COMMERCIO SEI LIBERO DA TASSE

Metà della tua giornata non la dedichi a clienti o a ditte mandanti…. ma al fisco. I primi tre giorni della tua settimana non guadagni per te….. ma per il Tuo fisco. I primi 15 giorni del mese non fai l’agente , ma lavori … per il fisco. I primi 6 mesi dell’anno non hai reddito ma guadagni provvigioni per il fisco. Sai benissimo che a Te e a noi Italiani è stato richiesto un ulteriore sacrificio- sei mesi del nostro sudato lavoro è dedicato al pagamento delle tasse. Sappi che fino a metà giugno, e oltre, tutto ciò che guadagni sarà inghiottito dal Fisco e dallo Stato e CONTRIBUTI ENASARCO E INPS. Dopo aver lavorato per 171 giorni solo per pagare tasse e tributi, finalmente da metà giugno, la maggior parte di noi potrà mettere da parte o spendere a proprio piacimento quello che guadagnerà. Da questo giorno potresti mettere in tasca ogni singolo EURO – da te guadagnato con sudore. Il tuo debito sarà azzerato per i prossimi 6 mesi. C’è chi dice che poteva andare peggio, perché rispetto al 2011 dovresti pagare solo una settimana in più. Nel 2012 una persona che guadagna € 48.000/50.000 ca. lordi, dovrà lavorare fino al 19 giugno per sfamare l’appetito dell’erario-comuni- ed enti previdenziali. Solo dal 20 giugno potrai finalmente guadagnare per sé e per la tua famiglia, equivalgono a una pressione fiscale del 46/48 %, cifra molto più alta della media europea e mondiale. Le Imprese italiane, tra cui la tua AGENZIA DI COMMERCIO devono far fronte non solo alle imposte record, ma anche a una spesa contributiva altissima, che si aggira intorno al 70% che rende per te e gli agenti di commercio italiani i più tartassati al mondo. Attento ! ! ! a quello che fai, con la tassazione IRPEF e addizionali varie del 35 – 40 % ,e le aliquote INPS aumentate attuali del 21% il tuo tempo va ben impegnato, soprattutto per la cura della tua fiscalità, che con il recente aumento delle previdenze integrativa ENASARCO porta ad una tassazione complessiva del 70%. ATTENTO ! ! !

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